È stata pubblicata, nella G.U. n. 183 dell’8 agosto 2026, la Legge n. 145/2026 di conversione del D.L. n. 100/2026, c.d. decreto giustizia migranti, che introduce misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, con novità in materia di attività lavorativa dei richiedenti asilo.
Viene modificata la disciplina relativa alla possibilità per i richiedenti asilo per protezione internazionale di svolgere attività lavorativa. In particolare, il termine di attesa precedentemente fissato in 60 giorni viene esteso a 90 giorni, decorrenti dalla “formalizzazione della domanda” anziché dalla sua semplice “presentazione”.
Cosa cambia
La precedente norma prevedeva che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consentisse di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non fosse concluso e il ritardo non potesse essere attribuito al richiedente.
Ora si estende da 60 giorni a 90 giorni il termine decorso il quale il richiedente protezione internazionale in possesso di tale documento è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa. Tale termine decorre dalla “formalizzazione” della domanda e non dalla “presentazione” della domanda.
Alta novità è rappresentata dal fatto che ora è possibile la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
(Fonti: G.U. n. 183 dell’8 agosto 2026 - Legge n. 145/2026 di conversione del D.L. n. 100/2026)