Caldo eccessivo – Indicazioni INPS per l’estate 2026

Aggiornamento al 08/07/2026

Con il Messaggio INPS n. 2103 del 24 giugno 2026 sono state fornite le istruzioni operative per richiedere i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterali) nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta al caldo eccessivo.

Ordinanza della Pubblica Autorità

Se la sospensione dell'attività deriva da un'ordinanza della Pubblica Autorità, il datore di lavoro può presentare domanda utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità".

In Friuli-Venezia Giulia, l'ordinanza regionale del 15 giugno 2026 (efficace dal 16 giugno al 15 settembre 2026) vieta il lavoro dalle ore 12:30 alle 16:00 nei cantieri edili e stradali, nelle cave, nelle attività agricole e florovivaistiche e negli ambienti di lavoro interni non climatizzati.

Nella domanda è sufficiente indicare gli estremi dell'ordinanza, senza allegarne copia. L'integrazione salariale è riconosciuta esclusivamente per i periodi o le fasce orarie interessate dal provvedimento.

Causale "evento meteo - temperature elevate"

Resta possibile richiedere la CIG anche con la causale "evento meteo", quando il caldo impedisce o compromette significativamente lo svolgimento dell'attività.

L'INPS ricorda che:

  • la temperatura di riferimento è generalmente superiore a 35°C;
  • possono essere riconosciute anche temperature inferiori quando la temperatura percepita risulta più elevata per effetto dell'esposizione al sole, dell'utilizzo di macchinari che producono calore, dell'impiego di DPI o dell'elevata umidità;
  • la valutazione tiene conto delle concrete condizioni di lavoro e non esclusivamente dei dati meteorologici.

Non è necessario allegare i bollettini meteo, che vengono acquisiti direttamente dall'INPS.

Attenzione alle domande

Non è possibile presentare due domande riferite agli stessi lavoratori e agli stessi periodi, una basata sull'ordinanza e l'altra sulla causale "evento meteo". Qualora il periodo interessato coincida con un'ordinanza, tale circostanza deve essere indicata nella relazione tecnica.

Relazione tecnica

La relazione deve descrivere in modo chiaro:

  • l'evento meteorologico;
  • le lavorazioni interessate;
  • le modalità di svolgimento dell'attività;
  • le condizioni operative che rendono impossibile o pericoloso proseguire il lavoro.

Le stesse regole si applicano anche agli ambienti chiusi privi di adeguati sistemi di raffrescamento oppure quando tali impianti non possono essere utilizzati per esigenze produttive. È inoltre possibile richiedere la CIG se la sospensione è disposta dal datore di lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

Entrambe le causali rientrano tra gli Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE). Ne derivano importanti semplificazioni:

  • nessun requisito dei 30 giorni di anzianità del lavoratore;
  • nessun contributo addizionale a carico dell'azienda;
  • domanda da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo all'evento;
  • informativa sindacale non preventiva, ma da effettuare anche successivamente all'avvio della sospensione, indicando durata prevista e numero dei lavoratori interessati (per il settore edile e lapideo resta dovuta solo in caso di proroga oltre 13 settimane continuative).

Le nuove indicazioni consentono quindi alle imprese di gestire con maggiore rapidità gli eventi legati alle ondate di calore, garantendo la tutela della salute dei lavoratori e l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa.


(Fonti: INPS messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026)