Il Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) e il D.M. 223/2026 riordinano le procedure per le Fonti Energetiche Rinnovabili attraverso il portale SUER
I tre Regimi del SUER (Attività Libera, PAS e Autorizzazione Unica)
L'entrata in vigore del Testo Unico sulle Energie Rinnovabili (D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190) e il successivo D.M. 15 luglio 2026, n. 223 hanno introdotto lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER), gestito dal GSE. La piattaforma funge da punto di accesso unico digitale per l'intero parco impianti FER nazionale, applicando tre diversi percorsi in base alla potenza e alla tipologia dell'intervento:
1. Autorizzazione Unica (AU): Riservata ai grandi impianti industriali o di rilevante impatto territoriale. Richiede un'istruttoria complessa e preventiva tramite conferenza di servizi gestita sul SUER dalla Regione o dalla Provincia delegata.
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): Riservata agli impianti di media taglia (es. fotovoltaico commerciale o di media potenza). Si gestisce sul SUER mediante presentazione di una dichiarazione asseverata prima dell'inizio dei lavori.
3. Attività Libera (Edilizia Libera) e Modello Unico Parte III: Riguarda la quasi totalità degli interventi residenziali, piccoli complessi terziari e l'installazione di pompe di calore, generatori a biomassa e sistemi di accumulo. Per questi impianti non servono permessi preventivi, ma vige l'obbligo di effettuare una comunicazione informatica ex-post (Modello Unico Parte III) a seguito dell'entrata in esercizio.
Campo di applicazione per l'Edilizia Libera: quali impianti sono interessati?
L'obbligo di trasmissione del Modello Unico Parte III al SUER riguarda i seguenti interventi rientranti nell'Allegato A del D.Lgs. 190/2024:
• Fotovoltaico e Solare Termico: Su coperture, pertinenze o a terra nei limiti dell'attività libera.
• Sistemi di Accumulo (Batterie): Sia autonomi (stand-alone) che integrati.
• Pompe di Calore e Geotermia: Impianti ad alta efficienza destinati al riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria.
• Generatori a Biomassa: Stufe, termostufe e caldaie a pellet o legna collegate all'impianto termico (FER termica).
• Sistemi Ibridi: Impianti integrati (pompa di calore + caldaia a condensazione), relativamente alla quota FER dichiarata.
Sono escluse dal SUER le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas metano, GPL, gasolio). Sono altresì esenti i singoli condizionatori estivi ("split") usati solo per raffrescamento integrativo in presenza di un impianto termico primario preesistente.
Qui a fianco potete scaricare il testo unico con l'indicazione dettagliata degli interventi
Di chi è l'obbligo? Il chiarimento sulla Delega dell'Installatore
Un punto centrale per le imprese del settore riguarda l'imputabilità giuridica dell'adempimento:
• Soggetto Obbligato (Proponente / Committente): La legge stabilisce che il responsabile legale dell'adempimento e delle relative scadenze è il titolare dell'impianto (privato cittadino, azienda, condominio, ente pubblico). L'obbligo di legge NON è in capo all'impresa installatrice.
• Soggetto Delegato (Installatore o Tecnico): Per la compilazione delle schede tecniche e il caricamento degli allegati obbligatori (in primis la Dichiarazione di Conformità - DiCo ex D.M. 37/08 e gli schemi di impianto), il committente ha la facoltà di conferire una delega/procura speciale all'impresa di installazione o al professionista abilitato.
L'attività di gestione e trasmissione della pratica SUER per conto del cliente rappresenta quindi per le imprese installatrici un servizio a valore aggiunto fornibile su incarico/delega, non un vincolo di responsabilità diretta imputabile all'artigiano.
Tempistiche e regime sanzionatorio
I termini di trasmissione del Modello Unico Parte III sono così definiti:
1. Regime Ordinario: La trasmissione al SUER va effettuata entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in esercizio dell'impianto.
2. Regime Transitorio (Sanatoria): Per gli impianti messi in funzione prima della piena disponibilità della piattaforma nel 2026, è prevista una finestra di 6 mesi per regolarizzare l'invio senza sanzioni.
Conseguenze dell'omissione
La mancata presentazione nei termini non comporta la decadenza dell'opera edilizia, ma attiva le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.11 del D.Lgs. 190/2024 (da 40 a 240 €/kWt per gli impianti termici e da 60 a 360 €/kWe per gli impianti elettrici, irrogate dai Comuni/Regioni), oltre al blocco dei pagamenti e delle convenzioni commerciali da parte del GSE.