AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina interessa i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI
Gli installatori che nell’ambito della propria attività forniscono un’apparecchiatura elettrica ed elettronica nuova sono tenuti ad effettuare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura sostituita (RAEE). In tale occasione possono ritirare anche altri RAEE del cliente.
COME DEVONO COMPORTARSI GLI INSTALLATORI CHE RITIRANO I RAEE PRESSO IL CLIENTE
Gli installatori che ritirano i RAEE devono:
1) Iscriversi al portale del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) in qualità di INSTALLATORI DI AEE e registrare il luogo presso cui sarà effettuato il deposito (servizio D6). (Accesso previa registrazione dalla pagina areariservata.cdcservizi.it/app/)
2) Trasportare i RAEE in via alternativa secondo una delle seguenti 2 opzioni:
a. presso il luogo di deposito indicato al CdC RAEE, utilizzando l’apposito DDT RAEE scaricabile o compilabile direttamente dalla sezione personale del portale CdC RAEE (guida DDT RAEE) per il successivo conferimento a soggetto autorizzato
b. direttamente presso un Centro di Raccolta Comunale autorizzato (elenco disponibile su https://www.cdcraee.it/centri-di-raccolta-comunali/) utilizzando sempre l’apposito DDT RAEE scaricabile o compilabile direttamente dalla sezione personale del portale CdC RAEE (guida DDT RAEE)
3) Qualora i RAEE siano trasportati presso il luogo di deposito indicato al CdC RAEE (caso 2a), effettuarne lo stoccaggio nel rispetto delle disposizioni di legge.
MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RAEE PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO
Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e protetto dalle intemperie.
I RAEE devono essere raggruppati per tipologia sulla base dei 5 raggruppamenti previsti:
- R1 – Freddo e Clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori d’aria e pompe di calore)
- R2 – Grandi Bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici e altri grandi elettrodomestici)
- R3 – TV e Monitor (televisori e monitor, sia a tubo catodico che a schermo piatto)
- R4 – Apparecchiature di Piccole Dimensioni (piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, giocattoli elettronici, utensili elettrici, apparecchi di illuminazione e dispositivi medici non contaminati)
- R5 – Sorgenti Luminose (lampadine a risparmio energetico, lampade fluorescenti e tubi al neon)
La quantità massima che può essere tenuta in deposito è di 3.500 Kg per ciascun raggruppamento.
La durata del deposito preliminare non può essere superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 Kg.
CONFERIMENTO/AVVIO A RECUPERO DEI RAEE DAL LUOGO DI DEPOSITO
A partire dal luogo di deposito, l’installatore può scegliere alternativamente se:
1) trasportare i RAEE direttamente presso un Centro di Raccolta Comunale (elenco disponibile su https://www.cdcraee.it/centri-di-raccolta-comunali/) utilizzando l’apposito DDT RAEE. Prima di effettuare il trasporto è importante verificare che il Centro di Raccolta sia effettivamente abilitato al ritiro dei RAEE da parte degli installatori.
2) richiedere il ritiro “gratuito” dei RAEE direttamente al CdC RAEE, prenotandolo attraverso il portale. Per poter beneficiare del ritiro gratuito è necessario:
a. aderire al servizio L1 direttamente dal portale del CdC RAEE. L’adesione al servizio può essere effettuata dalla propria area riservata una volta completata la registrazione (https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/03/Guida-completa-alliscrizione-marzo-2025.pdf)
b. sottoscrivere l’apposita convenzione operativa con il CdC RAEE
c. suddividere i RAEE correttamente nei 5 raggruppamenti previsti (da R1 a R5) e aver raggiunto la quantità minima prevista (1.200 kg di RAEE appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4 e 120 kg di RAEE appartenenti al raggruppamento 5). È possibile verificare il raggruppamento corretto su https://www.cdcraee.it/aee-e-raee/rifiuti-da-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche/raccogli-i-raee-nel-gruppo-corretto/
Le unità di carico utilizzabili per la raccolta dei RAEE del raggruppamento, fornite direttamente dal CdC RAEE, sono così individuate:
- per R1 e R2: Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra)
- per R3: Ceste / pallet a perdere filmati
- per R4: Scarrabile / ceste / pallet a perdere filmati
- per R5: Contenitori lampade (piccolo / grande) / pallet.
CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI AL CDC RAEE
Gli installatori che ritirano e gestiscono i RAEE con le modalità sopra descritte devono conservare per almeno 3 anni i dati quantitativi dei RAEE ritirati e portati al luogo di deposito oppure conferiti direttamente al Centro di Raccolta Comunale. In mancanza di ulteriori indicazioni, si ritiene sufficiente la conservazione dei DDT RAEE.
Se i RAEE ritirati sono tutti conferiti al CdC RAEE prenotando il ritiro tramite il portale, non è obbligatoria la comunicazione dei dati. Il CdC RAEE richiede comunque una dichiarazione di avvenuta consegna, che è scaricabile qui e va inviata alla mail dichiarazionepdv@cdcservizi.it con oggetto Dichiarazione PdV 2024.
Se l’installatore iscritto organizza il trasporto in autonomia, ovvero:
- conferisce i RAEE direttamente ad un Centro di Raccolta Comunale
- consegna i RAEE ad un trasportatore diverso da quello convenzionato con il CdC RAEE
è invece obbligatoria la comunicazione annuale dei dati.
Per il 2024 va utilizzato il documento “Dichiarazione annuale RAEE movimentati” scaricabile all’indirizzo: dati RAEE 2024.
Una volta compilato va inviato all’indirizzo mail dichiarazionepdv@cdcservizi.it entro il 31/12/2025.
Per il 2025 i volumi gestiti potranno essere comunicati a partire da gennaio 2026 secondo le modalità di comunicazione che verranno rese disponibili dal CdC RAEE.
ESCLUSIONE DAL RENTRI E DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
La gestione dei RAEE secondo le modalità sopra indicate:
- non richiede l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
- non richiede la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti
- non richiede la comunicazione MUD
- non richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (sostituita dalla registrazione al portale CdC RAEE del deposito)
- non richiede l’emissione del formulario durante il trasporto (sostituito dal DDT RAEE)
SANZIONI
Fatte salve le disposizioni già previste dal Codice Ambientale, a seguito della conversione in legge del DL 116/2025 gli installatori che non registrano sul portale del CdC RAEE i luoghi di raggruppamento dei RAEE ritirati o che non comunicano al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati, rischiano una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro. Le sanzioni sono ridotte della metà in caso di inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni.
Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione delle imprese per il servizio di iscrizione al CdC RAEE.