Garanzia legale sui prodotti

Aggiornamento al 28/09/2026

Dal 27 settembre 2026 è entrato in vigore il nuovo obbligo di informazione ai consumatori sulla garanzia legale di conformità dei prodotti, previsto dalla normativa europea e recepito nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.

La disposizione interessa tutte le imprese che vendono beni di consumo, comprese le imprese artigiane che effettuano la vendita dei propri prodotti direttamente ai consumatori, attraverso punti vendita fisici oppure online.

L'obiettivo è rendere più facilmente riconoscibili i diritti dei consumatori in materia di garanzia legale, attraverso un avviso uniforme a livello europeo che ricorda, in particolare, la durata minima di due anni della garanzia e i principali rimedi previsti in caso di difetto di conformità del prodotto acquistato.

Cosa devono fare le imprese

Le imprese interessate devono rendere visibile ai consumatori il nuovo avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, utilizzando il modello ufficiale previsto dalla normativa.In particolare:

  • Nei punti vendita fisici, l'avviso deve essere esposto in posizione chiaramente visibile, ad esempio in prossimità della cassa. Deve avere dimensioni non inferiori al formato A4 e può essere stampato a colori oppure in bianco e nero.
  • Nei siti di commercio elettronico, l'avviso deve essere reso visibile nell'interfaccia online utilizzata per la vendita e deve essere visualizzato a colori.

Il modello deve rispettare le caratteristiche grafiche e i contenuti stabiliti dalla normativa europea. Eventuali adattamenti non devono alterarne gli elementi obbligatori e il codice QR deve rimanere leggibile e scansionabile.

Per adempiere correttamente all'obbligo si raccomanda di utilizzare direttamente il modello ufficiale messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 Garanzia legale e garanzia commerciale: quali differenze?

La garanzia legale di conformità è prevista direttamente dalla legge e tutela il consumatore in caso di difetti di conformità del bene acquistato.

Ha una durata ordinaria di due anni dalla consegna del prodotto e viene riconosciuta nei confronti del venditore, indipendentemente dall'eventuale presenza di ulteriori garanzie offerte dal produttore.

In presenza di un difetto di conformità, il consumatore ha diritto, secondo le condizioni previste dal Codice del consumo, al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure, nei casi previsti, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

La garanzia legale non deve quindi essere confusa con le garanzie commerciali aggiuntive, che possono essere offerte volontariamente dal produttore o dal venditore e che non sostituiscono né limitano i diritti riconosciuti dalla legge.

Introdotta anche una nuova etichetta sulla durabilità dei prodotti

La normativa introduce inoltre una specifica etichetta armonizzata europea, denominata GARAN, destinata a identificare i prodotti per i quali il fabbricante offre una garanzia commerciale di durabilità con caratteristiche particolari.

L'etichetta riguarda esclusivamente le garanzie offerte dal produttore che:

  • abbiano una durata superiore a due anni;
  • siano gratuite per il consumatore;
  • coprano il bene nel suo complesso.

L'utilizzo dell'etichetta è quindi legato alla presenza di questa specifica garanzia commerciale di durabilità e non riguarda indistintamente tutti i prodotti in vendita.

Dove scaricare l'avviso ufficiale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una pagina dedicata contenente le indicazioni operative e i modelli ufficiali dell'avviso armonizzato e dell'etichetta di durabilità, ma potete scaricarle direttamente dai link seguenti