Esonero contributivo madri di almeno 3 figli

Aggiornamento al 03/09/2026

L’INPS con propria circolare 29 luglio 2026 n. 82 ha fornito istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di madri con almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni e che siano congiuntamente prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Sono agevolabili le assunzioni/trasformazioni effettuate dai datori di lavoro privati, a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’incentivo è strutturale ed è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Requisiti delle lavoratrici (devono coesistere simultanemante)

  • essere madri di almeno 3 figli di età inferiore ai 18 anni (17 anni e 364 giorni)
  • essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (secondo la definizione del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2027 – vedi box infra)

Quando devono sussistere i requisiti

I requisiti devono sussistere contemporaneamente alla data dell’assunzione o della trasformazione del rapporto di lavoro. La verifica si cristallizza al momento al momento dell’assunzione.

Eventuali eventi quali: successivo compimento del 18° anno di età da parte di uno o più figli, nascita di un ulteriore figlio, premorienza, fuoriuscita dal nucleo, mancata convivenza, affidamento esclusivo al padre non incidono sul diritto al beneficio dell’incentivo.

I figli adottivi ed in affidamento, compresi periodi di preadozione e preaffidamento sono equiparati ai figli naturali, per tanto danno diritto all’incentivo.

Rapporti di lavoro incentivati

  • TEMPO INDETERMINATO
  • TEMPO DETERMINATO (anche in SOMMINISTRAZIONE)
  • TRASFORMAZIONE DA CONTRATTO A TERMINE AD INDETERMINATO

Sono ricompresi anche i rapporti a tempo parziale.

Sono esclusi

  • rapporti di lavoro domestico
  • apprendistato
  • intermittente (sia a termine sia indeterminato)

misura e durata dell’incentivo

  • esonero 100% contributi previdenziali a carico datore di lavoro con esclusione dei premi INAIL
  • limite massimo 8.000 euro annui pari ad euro 666,66 euro al mese (8.000/12) importo che va ridotto proporzionalmente dei rapporti a tempo parziale e riproporzionato nei rapporti instaurati o cessati in corso di mese assumendo quale quota giornaliera l’importo di 21,50 euro al giorno (666,66 euro/31 giorni).

In caso di variazione in aumento o in diminuzione della percentuale part-time

Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto di lavoro part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Sono esclusi dallo sgravio i seguenti contributi

  • contributi Fondi di Solidarietà
  • contributi Fondo TFR- contributi Fondi Interprofessionali
  • contributi destinati alla previdenza complementare e fondi speciali.

Durata dello sgravio

  • 12 MESI per assunzioni a termine (anche in somministrazione). In caso di proroga del contratto a termine, l’esonero continua a trovare applicazione fino al limite massimo di 12 mesi.
  • 18 MESI complessivi decorrenti dalla data di prima assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato l’incentivo è riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione
  • 24 MESI per assunzioni dirette a tempo indeterminato

Sospensione dell’agevolazione solo per maternità obbligatoria

La fruizione può essere sospesa esclusivamente durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità consentendo il differimento dell’agevolazione medesima per il pari periodo.

Restituzione contributo addizionale NASpI

In caso di trasformazione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza, trova applicazione la disciplina sulla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a termine.

Cumulabilità ed incumulabilità con altri incentivi

L’esonero NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. Uniche eccezioni sono:

  • maxi-deduzione di cui al d.lgs. n. 216/2023
  • riduzione contributiva per possesso della certificazione di parità di genere
  • esoneri contributivi a carico della lavoratrice (decontribuzione IVS per lavoratrici madri esempio ex art. 180 e 181 L. 30 dicembre 2023 n. 213)

Compatibilità con aiuti di Stato (non è aiuto di Stato)

L’INPS specifica che l’esonero contributivo in argomento, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come un intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di taluni datori di lavoro o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il citato esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.

Presentazione domanda

Domanda telematica utilizzando il modulo “ELM3” disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) sul sito istituzionale dell’INPS. Specificando i dati della lavoratrice con la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, codice della Comunicazione Obbligatoria di assunzione o di trasformazione, retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di 13° ed eventuale 14°, eventuale percentuale part-time ed aliquota contributiva datoriale.

Ricevuta la domanda, l’INPS verifica l’esistenza del rapporto, calcola l’importo dell’incentivo, controlla la disponibilità delle risorse ed in caso di esito positivo autorizza il datore comunicando l’importo massimo concedibile. Successivamente il datore di lavoro potrà conguagliare gli importi di spettanza nelle denunce mensili Uniemens.

Codici Uniemens per conguagli ed arretrati (flussi competenza da agosto a ottobre 2026)

  • codice “L633”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 210, legge n. 199/2025”;
  • codice “L634”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 210, legge n. 199/2025”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi arretrati da gennaio 2026 a luglio 2026 può essere effettuata nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (flussi di competenza agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026).I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).


(Fonti: INPS circolare 29 luglio 2026 n. 82)