Con il Decreto Legge 39/2024 stretta sulle agevolazioni fiscali

Ulteriori limitazioni per il trasferimento dei bonus edilizi e nuovi adempimenti per l’uso dei crediti d’imposta per gli investimenti 4.0.

Con il DL n.39 del 29 marzo 2024, in vigore dal 30 marzo 2024, per ragioni di tutela della finanza pubblica sono stati posti ulteriori limiti alla trasferibilità dei crediti derivanti da bonus edilizi e sono state introdotti nuovi adempimenti per l’uso dei crediti d’imposta derivanti dagli investimenti 4.0.

Ulteriore restrizione per opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a bonus edilizi

In particolare, con il Decreto Legge n.39 vengono compresi nel blocco delle opzioni anche:

- gli interventi di IACP, coop edilizie di abitazione a proprietà indivisa ed Enti del Terzo settore (ONLUS, OdV e APS), enti finora esclusi dal    blocco se già costituiti alla data del 17/2/2023 e con determinati requisiti;
- gli interventi sugli immobili situati nei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza danneggiati dagli eventi sismici verificatisi       dal  1/4/2009 o dagli eventi metereologici verificatisi dal 15/9/2022 nei comuni delle Marche;
- per le spese sostenute dal 31/3/2024, gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche con i requisiti che avevano consentito la     deroga al blocco delle opzioni introdotto con il DL 212 del 29/12/2023 (ossia realizzati dai Condomini o relativi ad abitazioni principali di   proprietari o titolari di diritti reali di godimento con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro salvo la presenza di disabile).
Per i predetti interventi le opzioni restano ammesse, se entro il 29/3/2024:
- per i lavori agevolati con il superbonus, se sia stata presentata la CILAS (e per gli interventi condominiali sia stata anche adottata la delibera   assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori), oppure nel caso in cui il superbonus riguarda interventi con demolizione e   ricostruzione, sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- per gli altri interventi agevolati sia presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario), oppure, per quelli che non richiedono titolo   abilitativo, siano già iniziati i lavori, o almeno siano stati contrattualizzati con accordo vincolante tra le parti e versamento di un acconto sul   prezzo.
Il DL 39/2024 interviene inoltre anche sulla disciplina transitoria introdotta con il DL 11 del 16/2/2023 con riferimento agli interventi che erano rimasti fuori dal blocco delle opzioni in quanto risultavano già avviati prima del 17/2/2023, o per i quali prima di tale data risultava già presentato il titolo edilizio abilitativo richiesto. Ora infatti il blocco delle opzioni travolge anche tali interventi se alla data del 30/3/2024 non è stata ancora sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori effettuati.

Abrogazione della remissione in bonis per opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a bonus edilizi

Viene abrogata la possibilità di sanare con la remissione in bonis l’omesso invio, alla relativa scadenza, delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti relativi agli interventi edilizi agevolati con le detrazioni d’imposta.

Nuovo obbligo di comunicazione delle spese per i lavori di superbonus

Con riferimento ai limitati casi i cui è ancora possibile fruire del superbonus viene introdotto un nuovo adempimento le cui disposizioni attuative saranno adottate entro il 29/5/2024 con un apposito DPCM. Si tratta di della comunicazione (all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica, oppure al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi di riduzione del rischio sismico) di alcuni dati con riferimento alle spese per superbonus sostenute nel 2024 e nel 2025 da parte dei soggetti che:

- avendo presentato entro il 31 dicembre 2023 la CILAS, oppure l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la     ricostruzione degli edifici, entro tale data non hanno concluso i lavori di superbonus;
- hanno presentato i suddetti documenti (CILAS o istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli   edifici) dal 1° gennaio 2024.
L’inadempimento del nuovo obbligo di comunicazione, comporta:
- l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro se la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sono stati   presentati prima del 30/3/2024 (data di entrata in vigore del DL 39);
- la decadenza dall’agevolazione fiscale se la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sono stati presentati a decorrere dal   30/3/2024.

Sospensione dell'utilizzabilità dei crediti per bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, complessivamente superiori a 10.000 euro, viene introdotto, per i crediti derivanti da sconto in fattura o da cessione del credito relativi ai bonus edilizi, uno specifico divieto di compensazione fino a concorrenza di quanto dovuto. Non vanno considerati i debiti per i quali non sia ancora decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento né quelli oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Le modalità di attuazione e decorrenza del nuovo divieto di compensazione verranno definite con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

Comunicazioni per l’uso dei crediti per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo

Viene introdotto l'obbligo di comunicare in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con modalità e termini da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, l’ammontare complessivo degli investimenti previsti e di quelli completati, agevolati con crediti d’imposta, con riferimento ai beni strumentali nuovi 4.0 di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Tali comunicazioni, con riferimento specifico ai beni strumentali 4.0, riguardano oltre agli investimenti effettuati dal 1/1/2024, anche quelli relativi al 2023, per la compensabilità dei relativi crediti d’imposta maturati e non ancora fruiti alla data del 30/3/2024, di entrata in vigore del DL 39/2024. Di conseguenza, in attesa dell’approvazione del nuovo modello di comunicazione, l’esecuzione delle deleghe F24 contenente utilizzi dei citati crediti relativi ai periodi d’imposta 2023 e 2024 sarà sospesa. Sul punto la Confartigianato è intervenuta nei confronti del MIMIT per denunciare l’assurda situazione che mette, ancora una volta, in difficoltà finanziaria le imprese che hanno fatto affidamento sull’utilizzo immediato dei citati crediti nelle compensazioni da effettuare alla prima scadenza utile e per richiedere una immediata soluzione del problema.