Dichiarazione ISPRA F-gas entro il 31 maggio

Impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio

Entro il 31 maggio devono essere comunicati all’ISPRA i dati delle emissioni degli impianti contenti F-Gas: rientrano in questa tipologia impianti come i banchi e celle frigo (negozi, gelaterie), impianti di refrigerazione di processo (aziende alimentari e casearie), impianti di condizionamento di unità produttive ed uffici, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali, pompe di calore, impianti antincendio a gas.

CHI È OBBLIGATO?

Tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezione antincendio che contengono 3 kg o più di F-gas.
Sebbene sia entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n.517/2014, che ha introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, non è stata modificata struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas e il valore soglia resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra.
Quindi, a condizione che contengano 3 kg o più di F-Gas, sono assoggettati alla dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) che appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o di prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali)
  • condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
  • pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
  • sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito).

QUANDO E IN CHE MODO?

Entro il 31 maggio di ogni anno (dati riferiti all’anno 2017), esclusivamente tramite procedura informatizzata dal sito www.sinanet.isprambiente.it, indicando le quantità sulla base del dati contenuti nell’obbligatorio registro dell’apparecchiatura.
Per emissioni di gas si intendono le quantità di gas aggiunte, recuperate o smaltite nell’anno precedente, ricavate dal registro dell’apparecchiatura; se non sono state rilevate quantità, la comunicazione deve essere comunque trasmessa dichiarando il valore “zero”.

CHI È L’OPERATORE?

L’operatore è il soggetto che esercita un effettivo controllo sul funzionamento dell’impianto, inteso come:

  • libero accesso all’impianto
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad es. accensione e spegnimento)
  • il potere decisionale (compreso quello finanziario) su modiche tecniche, controlli e riparazioni 

Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della Dichiarazione.
Ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione (che diventa “persona di riferimento”).
Sulla scorta di queste indicazioni, non è detto che il manutentore sia l’operatore dell’impianto (anzi, nella stragrande maggioranza dei casi quasi mai), può però essere delegato alla comunicazione (o rendere disponibile il servizio), ma sempre espressamente in forma scritta.

QUALI SONO LE SANZIONI?

Chi non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno agli obblighi di trasmissione delle informazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Chi trasmette le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Fatte salve eventuali sanzioni penali.

QUAL È LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI?

Come detto, la denuncia è riferita ai dati dell’anno precedente, ed è parametrata ancora al contenuto in kg di F-Gas dell’apparecchiatura.
Per quanto riguarda invece i controlli, dal 1 gennaio 2015, sono in vigore le nuove soglie basate sulle quantità di refrigerante in tonnellate di CO2 equivalente, e pertanto le periodicità dei controlli sono così individuate:

  • Compresa tra ≥5 ton. e <50 ton.: almeno ogni 12 mesi 
  • Compresa tra ≥50 ton. e <500 ton. almeno ogni 6 mesi 
  • ≥500 ton. :almeno ogni 3mesi

Tutte le periodicità sono raddoppiate se è installato un sistema di rilevamento delle perdite