GREEN PASS aziende

Tutto quello che bisogna sapere su controlli e verifiche delle certificazioni verdi COVID-19

1° febbraio 2022

Con la firma del nuovo Dpcm da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi, dal 1° febbraio 2022 servirà il Green Pass per entrare nella maggior parte di attività e servizi.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.

Senza Green Pass

Senza Green pass si può entrare:

  • negli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e negozi che vendono alimenti;
  • nei negozi di surgelati;
  • nei negozi per animali domestici e specializzati nella vendita di cibo per gli animali domestici;
  • nei negozi che vendono carburante per autotrazione;
  • nei negozi di articoli igienico-sanitari;
  • nelle farmacie, parafarmacie e punti vendita specializzati nell’acquisto di medicinali senza ricetta medica;
  • nei negozi di articoli medicali e ortopedici;
  • nei negozi specializzati nella vendita al dettaglio di materiale per ottica;
  • nei negozi che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento;
  • negli uffici delle Forza di Polizia e delle polizie locali, 
  • negli uffici giudiziari.

Green Pass base

Con Green Pass base che si ottiene in seguito alla vaccinazione, alla guarigione dal Covid o con un tampone antigienico (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore), si può entrare

  • nei negozi dedicati alla cura della persona, come parrucchieri ed estetisti;
  • Banche;
  • Poste;
  • Uffici pubblici.

Se è necessario fare un’operazione che non può essere rimandata (per esempio una denuncia o la testimonianza per i processi in tribunale), potranno entrare anche le persone che non hanno il green pass base.
Non rientra tra le urgenze la riscossione della pensione alle Poste.

Green Pass rafforzato

Con Green Pass rafforzato si può entrare in:

  • bar e ristoranti al chiuso;
  • palestre;
  • cinema e teatri;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto.
  • Bisogna esibire il Green Pass booster (terza dose) per entrare nelle Rsa e nelle strutture socio-sanitarie.

Chi ha il Green Pass rafforzato solo con due dosi di vaccino deve effettuare un tampone.

7 Gennaio 2022

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dal DL n. 1 del 7 gennaio :

Fino al 15 giugno 2022: obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia che hanno compiuto i 50 anni (salvo documentato pericolo per la salute, che ne consente pertanto l’esenzione o il differimento).

Dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori over 50: obbligo di Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; in mancanza, sono considerati assenti ingiustificati: conservano il posto di lavoro, non hanno conseguenze disciplinari ma non hanno diritto alla retribuzione/altri emolumenti. È vietato il loro accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass rafforzato, pena una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 €. Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire (per dieci giorni, rinnovabili, fino al 31 marzo 2022) i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica (a cura dell’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati del Ministero della Salute) la sanzione amministrativa di 100 € nei seguenti casi:

chi al 1° febbraio 2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario;
chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, o la dose di richiamo, nel rispetto dei termini previsti.

Fino al 31 marzo 2022, estensione del Green Pass Base per accedere ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario entro 15 giorni, per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. L’obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal 1° febbraio, previa adozione di un DPCM che individuerà le attività escluse dall’obbligo.
Il controllo è in capo ai titolari/gestori di tali attività. Si raccomanda il massimo utilizzo dello smart working.
Con riguardo alla scuola, cambiano le regole:
Infanzia: già in presenza di un caso di positività, sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Primaria: con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la DAD per dieci giorni.
Secondaria di I e II grado: fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Scarica tabella delle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato”

30 dicembre 2021
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato (avvenuta vaccinazione o guarigione) ed ai soggetti esenti, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

alberghi, altre strutture recettive e servizi di ristorazione prestati al loro interno, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
sagre e fiere, convegni e congressi;
feste conseguenti alle cerimonie civili/religiose;
servizi di ristorazione all’aperto;
piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
impianti di risalita anche nei comprensori sciistici;
mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Essi sono però obbligati ad indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare nel caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Tale nuova disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza può derivare anche dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

6 Dicembre 2021
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

obbligo vaccinale e terza dose;
estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
istituzione del Green Pass rafforzato;
rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

2. Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

personale amministrativo della sanità
docenti e personale amministrativo della scuola
militari
forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
3. Green Pass
Il testo approvato prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

Spettacoli
Spettatori di eventi sportivi
Ristorazione al chiuso
Feste e discoteche
Cerimonie pubbliche
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

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Il decreto legge n. 127/2021, con il quale è stato esteso l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, è stato convertito nella legge n. 165/2021, con validità dal 21/11/2021.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate.

VERIFICA DEL GREEN PASS
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche della certificazione verde Covid-19, i lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di consegnargli copia della propria certificazione, ed essere conseguentemente esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Tale disposizione può agevolare la verifica da parte dei datori di lavoro, specie relativamente a quei lavoratori che, per l’organizzazione aziendale o per la specifica attività svolta, svolgono la prestazione lavorativa in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro o che non accedono alla sede aziendale.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, alle quali è consentito dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere e sostituire il lavoratore, è previsto che il contratto in sostituzione potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola, fermo restando il limite del 31/12/2021, e che il contratto a termine sostitutivo, nonché gli eventuali rinnovi, potranno avere una durata massima di 10 giorni lavorativi.

SCADENZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN CORSO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni, in quanto è consentito al lavoratore di permanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per i lavoratori somministrati la verifica della certificazione verde Covid-19 compete all’utilizzatore, mentre è onere dell’agenzia di somministrazione informare i lavoratori circa gli obblighi normativi vigenti.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Viene specificato che l’obbligo di possesso e di esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 nell’ambito delle attività di formazione riguarda anche ai partecipanti in qualità di discenti.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TEATRALI IN AMBITO DIDATTICO
Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curriculare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi Covid-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.

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Con Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 , in vigore dal 22/09/2021, il Governo ha esteso la verifica della certificazione verde Covid-19 a tutto il lavoro pubblico e privato.

Ecco le principali novità.

Settore privato

A chiunque svolge un’attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l’attività di lavoro è svolta, di possedere ed esibire, dal 15 ottobre 2021, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni all’interno dell’azienda.
Restano, ovviamente esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare che il proprio personale sia in possesso della certificazione verde COVID-19. La verifica sui soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, all’interno dell’azienda spetta oltre che ai datori di lavoro dell’azienda in cui operano anche ai rispettivi datori di lavoro.

Le modalità con cui adempiere all’obbligo di controllo devono essere definite dai datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021. Le modalità operative per la verifica del rispetto dell’obbligo del Green Pass dovranno prevedere prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento e alla contestazione delle relative violazioni. Le verifiche verranno effettuate mediante l’app “Verifica19”.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi di certificazione saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza che questo comporti conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza attualmente in essere).

Sanzioni

In caso di mancata verifica da parte del datore di lavoro del rispetto dell’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19, in caso di mancata adozione delle misure organizzative per il controllo sul rispetto dell’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 nel termine previsto, nonché l’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possedere la certificazione verde COVID-19 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (salvo recidive); nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati all’accertamento dell’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19.

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Con il Decreto Legge 122/2021, in vigore dall’11 settembre 2021, il Governo ha introdotto alcune estensioni inerenti all’obbligo di possesso del Green Pass e di obbligo vaccinale per l’accesso ad alcune tipologie di strutture/attività, quali l’ambito scolastico, educativo e formativo e le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie.

Per le strutture dell’ambito scolastico, educativo e formativo (dalla scuola dell’infanzia all’Università) diventa obbligatorio per chiunque accede ad esse, possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, e ciò riguarda ad esempio gli addetti delle imprese di pulizia e delle attività di mensa, gli installatori e manutentori, ecc.)

Per le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie viene introdotto l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre 2021 per tutti i soggetti, anche di ditte esterne (ad esempio imprese di pulizia, installatori, manutentori, attività di mensa, ecc.) che operano a qualsiasi titolo in dette strutture.

I responsabili delle strutture ed i datori di lavoro delle ditte esterne assicurano il rispetto dell’obbligo.

Quanto sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il provvedimento è in vigore, salvo proroghe dello stato d’emergenza, sino al 31 dicembre 2021.