Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 9 gennaio il nuovo “Regolamento recante ulteriori modifiche al DPR 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l’applicazione del dlgs 22 maggio 1999, n 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”.

Il regolamento, composto da un unico articolo, entrerà in vigore il 24 gennaio.
Si evidenziano le previsioni di particolare interesse per le aziende associate:

  1. la sostituzione del comma 4 dell’art. 14 del DPR 150/2002 con il seguente (punto e):  “L’obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti”;
  2. la sostituzione del comma 1 dell’art. 36 del DPR 150/2002 con il seguente (punto I):  “Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, “dorato”, “argentato”, “platinato” o “palladiato” a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01 su ciascun cm2 di superfice dell’oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all’articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell’oggetto, se inferiore (…)”

Relativamente al primo punto, quindi, le imprese terziste vengono esentate dall’obbligo di munirsi del marchio di identificazione se eseguono lavori parziali, così come ne vengono esentati gli artigiani riparatori per conto di privati.

Relativamente al secondo punto viene risolto il problema dell’indicazione dei rivestimenti con tecnica PVD, per il quale il legislatore interviene indicando le precise condizioni perché possa essere impressa la dicitura “dorato”, “argentato”, “platinato” o “palladiato”.