Riduzione contributiva del 50% per gli iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni Inps artigiani e commercianti

L’Inps, con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, che si riporta in allegato, ha pubblicato le istruzioni applicative riguardanti la riduzione contributiva di cui al comma 186 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), relativa ai lavoratori iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni Inps artigiani e commercianti.

La circolare, emanata con un considerevole ritardo dovuto al rilascio del nulla osta ministeriale, non riporta ancora la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di riduzione, la cui diffusione è affidata ad un messaggio di prossima pubblicazione.

Nel frattempo, considerando i tempi ormai ridotti in vista della prossima scadenza contributiva di maggio, l’Istituto chiarisce che nei casi in cui il contribuente in possesso dei requisiti intenda presentare la domanda in esame sarà possibile applicare fin da subito la riduzione, ovvero in alternativa versare la contribuzione in misura piena, per poi procedere alla compensazione del dovuto sulle rate successive (ancora paragrafo 6).

Gli uffici della competente Direzione Entrate, interpellati al riguardo, non escludono che il messaggio recante il modello di domanda possa essere diramato entro la data termine del 16 maggio p.v., anche se tale tempistica resta comunque condizionata dai tempi di elaborazione della relativa procedura da parte dei servizi informatici dell’Istituto.

I soggetti beneficiari sono: i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario, i soci di società di persone e di capitali (S.r.l) e i coadiuvanti o coadiutori familiari dei titolari che abbiano avviato l’attività nel corso del 2025 in forma di impresa individuale o societaria, iscrivendosi per la prima volta ad una delle gestioni degli artigiani o degli esercenti attività commerciali dell’Inps.

Attenzione: il caso di un collaboratore familiare iscritto ad una delle gestioni interessate prima dell’anno 2025 e che successivamente al 1° gennaio dell’anno in corso si iscriva in qualità di titolare, va considerato escluso dall’applicazione del beneficio (a differenza dei casi di soggetti già iscritti a gestioni previdenziali diverse da quelle degli artigiani e commercianti, che sono invece considerati ammissibili).

Il punto 3 della circolare conferma l’applicabilità della riduzione di legge alla sola aliquota IVS con esclusione quindi dell’aliquota destinata alla maternità e, per la sola gestione commercianti, di quella destinata al finanziamento dell’indennità di cessazione ex art. 1,
c. 380, D.Lgs. 207/96.

La riduzione è prevista per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società ovvero nel caso non vi sia coincidenza tra la data di inizio dell’attività e dell’effettiva prima iscrizione alla relativa gestione previdenziale, a decorrere da quest’ultima data.
Entrambe le date comunque devono verificarsi nell’arco del solo anno 2025 (1° gennaio- 31 dicembre).