CCNL Logistica, Trasporti, Spedizioni

novità per la “Sezione Artigiana”

In data 12 luglio 2023 è stata sottoscritta la stesura definitiva del CCNL Logistica, Trasporti, Spedizioni.
All’interno dell’intesa viene salvaguardata la Sezione Artigiana del CCNL con i riferimenti alla Bilateralità e Assistenza Sanitaria Integrativa propri delle relazioni sindacali dell’Artigianato che continuerà ad applicarsi – come previsto dall’intesa - “a tutte le imprese artigiane e alle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie la presente sezione”.

L’unica novità rispetto alla precedente versione del testo della Sezione Artigiana è una clausola che sospende gli effetti dell’art. 5 sul c.d. “Salario d’ingresso”, per il periodo che va dal 1° agosto 2023 al 31 marzo 2024, data di scadenza del CCNL.

Pertanto, e solamente in questo periodo temporale, non sarà possibile assumere lavoratori applicando la normativa specifica dell’art. 5 che, si ricorda, prevede, per i lavoratori che abbiano più di 29 anni di età, l’assunzione a tempo indeterminato con una retribuzione, nei primi 5 anni di rapporto, calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di inquadramento: 85% al 1° anno; 90% al 2° e 3° anno; e 95% al 4° e 5° anno. Restano salvi gli effetti sui rapporti di lavoro in essere e instaurati precedentemente al 1° agosto 2023, fino alla loro naturale scadenza. L’art. 5 sul cd. “Salario d’ingresso” tornerà ad esplicare i suoi pieni effetti a partire dal 1° aprile 2024.