Auto aziendali assegnate in uso promiscuo
Introdotta una disciplina transitoria con la legge di conversione del DL Bollette
La Legge 31 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto nuove modalità di calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali (autovetture, autoveicoli per uso promiscuo di trasporto di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assegnati ai lavoratori per uso promiscuo aziendale e personale. La nuova disposizione prevede che per la determinazione del fringe benefit che concorre a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato, con riferimento i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025, vanno considerate le seguenti percentuali, stabilite in base al tipo di alimentazione del veicolo, da applicare all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalle Tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (con ricarica a spina);
- 50% per i veicoli diversi dai precedenti (diesel, benzina, ibridi non plug-in ecc.).
Si ricorda che le Tabelle nazionali ACI da considerare sono quelle pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal periodo d'imposta successivo e che il costo di percorrenza del veicolo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui il veicolo è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Si segnala inoltre che l'utilizzo promiscuo da parte del lavoratore deve essere provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio una clausola del contratto di lavoro o una scrittura privata avente data certa).
Con la conversione del Decreto Legge n.19 del 28/2/2025 (Decreto Bollette) in Legge n.60 del 24/4/2025 è stata introdotta una disciplina transitoria (articolo 6, comma 2-bis DL 19 del 28/2/2025) per l’applicazione progressiva di tali nuovi criteri. Viene infatti ora stabilito che le nuove regole non trovino applicazione per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo ai lavoratori dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. In questi casi continuerà infatti ad applicarsi la normativa previgente. In particolare, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato ai fini della valorizzazione del fringe benefit, trovano applicazione le seguenti percentuali, fissate in funzione dei valori di emissione di CO2 del veicolo, da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza di 15 mila chilometri calcolato in base alle Tabelle ACI:
– 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
– 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
– 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
– 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Per le auto ordinate dopo il 31/12/2024 (indipendentemente da quando avviene l’assegnazione) e per quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti successivamente al 30/6/2025 (indipendentemente da quando è avvenuto l’odine), si applica la nuova regola di tassazione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla Legge di bilancio 2025.
La disciplina transitoria non ha regolato il caso di assegnazione, dopo il 31/12/2024, di un veicolo di cui l'azienda era già in possesso alla data del 31/12/2024. Nel disciplinare un caso simile in occasione della modifica della tassazione del fringe benefit relativo all’assegnazione dei veicoli aziendali in vigore dal 1/7/2020 l'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 46/E del 14/08/2020, aveva previsto la necessità di applicare il "valore normale" con conseguente necessità, per ogni singolo mese di calcolare il fringe benefit in base ai chilometri effettivi di utilizzo del mezzo per ragioni diverse dal lavoro.
Si ricorda che per i veicoli aziendali immatricolati e assegnati (con apposito contratto) entro il 30 giugno 2020 il relativo fringe benefit va quantificato sulla base delle regole fissate dall’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR nel testo vigente fino al 30 giugno 2020. Pertanto, occorre considerare il 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.