Sospensioni di versamenti e adempimenti disposte con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità)
Sintesi aggiornata al 11 maggio 2020
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 74 dell’8 aprile 2020, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, (Decreto Liquidità), di cui si segnalano le seguenti disposizioni relative alla sospensione di versamenti e adempimenti in ambito fiscale, tenendo conto anche dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 9 del 13/4/2020.
Proroga dei versamenti di aprile e/o maggio per chi ha subito un calo di fatturato (art.18)
Per imprese e professionisti che hanno subito una determinata riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprire 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, a prescindere dall’attività economica esercitata viene prevista una sospensione di alcuni versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
In particolare viene prevista la proroga al 30 giugno 2020 (con possibilità di versamento in massimo 5 rate di pari importo a partire da giugno) dei versamenti relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale comunale e regionale, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL da effettuare:
- in aprile, solo in presenza di un calo del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a quello del mese di marzo 2019;
- in maggio, solo in presenza di un calo del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019.
In pratica il calo di fatturato del mese di marzo rileva ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; mentre il calo di fatturato del mese di aprile rileva ai fini della sospensione dei versamenti di maggio e tale procedura vale anche per contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.
Nella proroga sono comprese anche le rate relative al saldo IVA da versare nei mesi di aprile e maggio (anche in tal caso il versamento delle rate sospese può essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data).
Anche per gli autotrasportatori che annotano le fatture entro il trimestre solare successivo a quello di emissione la verifica va fatta con riferimento al fatturato di aprile e maggio, indipendentemente dalla data di registrazione delle fatture.
Per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro il calo del fatturato deve essere almeno del 50%.
Tali proroghe spettano anche a chi ha iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 e agli enti non commerciali che non svolgono anche attività d’impresa, senza la necessità di alcun raffronto che evidenzi la riduzione del fatturato (gli enti non commerciali che svolgono anche attività d’impresa, potranno usufruire della sospensione dei versamenti con riferimento all’attività commerciale alle stesse condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d’impresa).
L’importo del fatturato e dei corrispettivi (da considerare al netto dell’iva previo scorporo della stessa) va calcolato considerando le operazioni effettuate ai fini iva nei mesi di marzo ed aprile, ossia delle operazioni che hanno partecipano alla liquidazione periodica IVA del mese di marzo e del mese di aprile (il raffronto va fatto per ciascun mese con il corrispondente mese del 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
Si ricorda che la data di effettuazione dell'operazione da prendere come riferimento per le fatture immediate coincide con la data della fattura, mentre per le fatture differite è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Nei casi in cui non sussista l'obbligo dell'emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi va inteso come riferito a ricavi e compensi.
Si segnala che, per i soggetti che esercitano le attività più colpite (Art.61 DL 18/2020 convertito in L 27/2020, come evidenziato nello schema riportato a destra), sono comunque sospesi, dal 2/3/2020 al 30/4/2020 (oppure fino al 31/5/2020 per gli enti sportivi)
i termini relativi:
- ai versamenti dell'iva in scadenza nel mese di marzo
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (ma non le trattenute per le addizionali);
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
Quindi per tali soggetti, indipendentemente dal calo del fatturato, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ma non le trattenute per le addizionali), i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi INAIL in scadenza il 16/4/2020 sono comunque prorogate al 1/6/2020.
Acconti 2020 con il metodo previsionale senza sanzioni e interessi se pari almeno all’80% del dovuto (art.20)
In caso di calcolo degli acconti dovuti per il 2020 con il metodo previsionale dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP, dell’imposta sostitutiva dovuta dai forfetari, della cedolare secca sul canone di locazione, dell’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), viene prevista la disapplicazione di sanzioni e interessi anche se l’imposta dovuta risultante dalla dichiarazione relativa al 2020 risulta superiore all’acconto versato, purchè lo stesso copra almeno l’80% dell’imposta dovuta.
Per raggiungere il versamento di almeno l’80% del dovuto è comunque possibile procedere al ravvedimento prima che intervengano notifiche di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni relative alla liquidazione e al controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973).
Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20/3/2020 (art.21)
Si considerano effettuati regolarmente (e quindi non si applicano sanzioni e interessi) i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell’ art. 60 del D.L. n. 18/2020) effettuati entro il 16 aprile 2020.
Tale opportunità assume rilievo per i contribuenti che non hanno diritto alle ulteriori sospensioni e proroghe che vengono comunque confermate con il DL 23/2020.
Certificazioni Uniche (art.22)
Per i sostituti d’imposta viene prevista la proroga al 30 aprile 2020 del termine entro cui consegnare le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo e viene prevista la disapplicazione di sanzioni per le certificazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020 anzichè entro il 31/3/2020 (le certificazioni uniche contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta).
Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.26)
Con riferimento all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene prevista la proroga al 20 luglio 2020 del versamento dell’imposta dovuta per il 1° trimestre se inferiore a 250 euro (che altrimenti andrebbe versata entro il 20/4/2020). Tale scadenza potrà essere ulteriormente prorogata se l’importo complessivo dell’imposta di bollo, determinato dalla somma dell’importo relativo al primo e al secondo trimestre dell’anno solare, è inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento (che altrimenti andrebbe effettuato entro il 20/7/2020) può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.
Non sono invece modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno solare.
Ritenute chi ha ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 400.000 (art.19)
Per coloro che hanno ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 400.000 i ricavi e i compensi, anche occasionali, percepiti tra il 17/3/2020 e il 31 maggio 2020 (e non più entro il 31 marzo 2020 come inizialmente previsto dal DL 18/2020) per prestazioni di lavoro autonomo o provvigioni, anche occasionali, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non sono assoggettati a ritenute se viene da loro rilasciata al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’ art.62 comma 7 del DL 18 del 17/3/2020. In tal caso nella fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (circ.9 del 13/4/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
In tal caso sarà lo stesso soggetto che incassa le provvigioni o i compensi a provvedere al versamento dell’importo corrispondente alle ritenute che non sono state subite, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o in non più di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020 (inizialmente il termine per effettuare il versamento sospeso era fissato al 31 maggio 2020) usando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.
Adempimenti in materia di ritenute negli appalti e subappalti (art.23)
Viene prevista la validità fino al 30 giugno 2020 dei certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 per confermare l’affidabilità fiscale (cosiddetto DURF) delle imprese ai fini della disciplina degli adempimenti previsti dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 a carico del committente in presenza di appalti, subappalti e affidamenti ad alto contenuto di manodopera.
Si segnala con l’occasione che la circolare 8 del 3/4/2020 ha chiarito che se l’appaltatore o il subappaltatore fruisce della sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute, è sospeso anche il controllo previsto a carico del committente che perciò non deve sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti (i controlli a carico del committente e, quindi, anche l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno quando quest’ultima sarà tenuta ad effettuare i versamenti).
Sospensione dei termini per gli adempimenti per le agevolazioni prima casa (art.24)
Viene prevista la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 della decorrenza dei seguenti termini previsti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa:
- del periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
- del termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione per il riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Il periodo di sospensione non si applica invece con riferimento al termine di decadenza previsto in caso di vendita o donazione del bene acquistato con benefici prima casa prima del decorso di cinque anni dalla data dell’acquisto dell’immobile agevolato.