Sospensioni di adempimenti e versamenti (Decreto Cura Italia)

Sintesi aggiornata al 24/3/2020

La presente integra la precedente circolare dell’Ufficio Fiscale del 19/3/2020 perché contiene gli ultimi aggiornamenti e chiarimenti conseguenti ai seguenti provvedimenti:

  • nota dell’Agenzia delle Dogane n. 95986 del 19/3/2020
  • circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5 del 20/3/2020
  • risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.14 del 21/3/2020 (che si allega alla presente);
  • circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6 del 23/3/2020 
  • Faq pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Art. 60 Proroga di quattro giorni fruibile da tutti i contribuenti

Per tutti i contribuenti per i quali negli articoli successivi non sono disposte proroghe più ampie i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (tributi, anche locali, dazi, accise, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL), in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Ad esempio ricadono in tale proroga il saldo Iva 2019, l’Iva di febbraio, le ritenute operate nel mese di febbraio, i contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio, la tassa annuale sui libri sociali, l’ISI e IVA sugli apparecchi da intrattenimento ecc…).
Negli articoli successivi vengono individuati i contribuenti che, in relazione alla tipologia dell’attività esercitata o al volume di ricavi 2019 possono fruire di una sospensione più ampia per alcuni versamenti.
Si segnala che il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali va effettuato da tutti i soggetti interessati entro il 20 marzo 2020.

Art. 61 Sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL per le attività più colpite

Per i soggetti che esercitano le attività più colpite (elencate in questo schema e dettagliatamente per codici Ateco, in modo indicativo e non esaustivo, nelle tabelle contenute nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.12 del 18/3/2020 e 14 del 21/3/2020 allegate) sono sospesi, dal 2/3/2020 al 30/4/2020 i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
  • al versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020

Tali versamenti sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in non più di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. La data del 31/5/2020 slitta al 1/6/2020 perché cade di domenica.
I versamenti di ritenute per lavoro dipendente e assimilato, per contributi e premi Inail per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con previsione del versamento, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in non più di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.

 Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

  • diversi dai versamenti versamenti;
  • diversi dall’effettuazione di ritenute alla fonte e di trattenute dell’addizionale regionale e comunale.

Rientrano in tale proroga ad esempio la dichiarazione IVA (mod.2020 relativo al 2019), il mod. TR del 1° trimestre 2020, l’esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020 i modelli INTRASTAT e il mod. CUPE. 

La sospensione degli adempimenti IVA non dovrebbe riguardare l’emissione delle fatture sia perché altrimenti verrebbe impedito al cliente l’esercizio del diritto di detrazione dell’iva per tutto il periodo di sospensione, sia perché si tratta di un adempimento che assolve anche funzioni di tipo civilistico e commerciale tra cliente e fornitore.

Dovrebbe invece essere sospeso l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri che interessa gli esercenti che non sono ancora dotati di Registratore Telematico, e che quindi, nel periodo transitorio per l’adeguamento che termina il 30/6/2020, trasmettono i corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo (dovrebbe perciò essere differito l’invio dei dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020).

Tale sospensione non interessa comunque gli esercenti provvisti di Registratore Telematico, obbligati a inviare i dati entro 12 giorni dall’operazione e che devono continuare a rilevare giornalmente e trasmettono in via automatica i dati dei corrispettivi mediante il Registratore stesso, al momento della chiusura.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.

Restano ferme le proroghe già disposte con il DL 9 del 2/3/2020 per i termini previsti per gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 ossia:

  • 31 marzo il termine per la consegna da parte del sostituto d’imposta della Certificazione Unica al lavoratore o pensionato e la trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate (è confermata la possibilità di inviare entro il 2/11/2020, ossia entro il termine di presentazione del 770, le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il 730);
  • 31 marzo il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte di compagnie di assicurazione, amministratori di condominio, enti di previdenza complementare, istituti di credito, asili nido, università e pompe funebri dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente al fine della predisposizione del Mod. 730 precompilato.

Per imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (attenzione la norma parla di ricavi e non di volume d’affari con la conseguente necessità di tener conto del criterio di competenza) sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale comunale e regionale;
  2. relativi all’IVA;
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi INAIL.

Tali versamenti sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in non più di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. La data del 31/5/2020 slitta al 1/6/2020 perché cade di domenica.
Il limite di 2 milioni di euro non si applica:

  • per l’iva dovuta dai contribuenti delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • per i contribuenti delle prime zone rosse individuate dal DM 24/2/2020 (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto).

Per coloro che hanno ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 400.000, i ricavi e i compensi, anche occasionali, percepiti tra il 17/3/2020 e il 31 marzo 2020 per prestazioni di lavoro autonomo o provvigioni, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non sono assoggettati a ritenute se viene da loro rilasciata al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’ art.62 comma 7 del DL 18 del 17/3/2020. In tal caso sarà lo stesso soggetto che incassa le provvigioni o i compensi a provvedere al versamento dell’importo corrispondente alle ritenute che non sono state subite, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in non più di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

Art. 67 Sospensione dei termini per le attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, istanze che durante il periodo di sospensione, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata.
E’ prevista la proroga di due anni per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e dagli avvisi esecutivi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane, dagli avvisi di addebito dell’INPS, dagli atti esecutivi degli enti locali e dagli atti di ingiunzione fiscale degli enti territoriali.

Tali versamenti vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione), ferma restando la possibilità di richiedere una rateizzazione anche per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (Faq 3 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dove si chiarisce che per evitare le procedure di recupero è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2020).
E’ stato chiarito che nella sospensione rientra anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 ottenuti in seguito all’istanza di rateizzazione chiesta all’Agente della riscossione (il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020 come chiarito dalla Faq.4 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Viene inoltre differito al 31maggio:

  • il versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2020 per chi ha fruito della rottamazione dei ruoli;
  • il versamento della rata in scadenza del 31 marzo 2020 per chi ha fruito della possibilità di stralcio e saldo.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.5 del 20 marzo 2020 ritiene, con un’interpretazione non condivisa dalla dottrina prevalente, che con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi contro i quali alla data del 9/3/2020 era ancora pendente il termine per la presentazione del ricorso, non opera la proroga al 30/6/2020, prevista per i versamenti che scadono dall'8.3.2020 al 31.5.2020 (art. 68 del DL 18/2020), ma la sospensione disposta dal 9/3/2020 al 15/4/2020 per la giustizia tributaria (art.83 del DL 18 del 13/3/2020) con la conseguenza che per tali atti vale quest’ultimo periodo di sospensione con riferimento al decorso:

  • del termine di pagamento previsto per la definizione per acquiescenza;
  • del termine per il versamento provvisorio del terzo delle imposte contenute nell’avviso di accertamento, dovuto in caso di impugnazione dell’atto.

Per tali versamenti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5 del 20 marzo 2020 sostiene che il termine di pagamento ricomincia a decorrere dal 16 aprile: ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio. Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti la proroga al 30/6/2020 prevista dall’art.68 del DL 18 con riferimento agli accertamenti esecutivi vale solo con riferimento ai versamenti dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, 

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 20/3/2020 e n.6 del 23/3/2020 hanno inoltre chiarito che la sospensione dei termini processuali disposta dal 9.3.2020 al 15.4.2020 dall'art. 83 del DL 18/2020 in tema di giustizia tributaria vale anche per la fase di accertamento con adesione, dato che ammette il cumulo tra la sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza e l’ordinaria sospensione di 90 giorni del termine per il ricorso conseguente all'istanza di accertamento con adesione.
La circolare n. 6 del 23/3/2020 evidenzia inoltre le procedure a distanza con cui è eventualmente possibile procedere, d’intesa col contribuente, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento tributario. 

Quest’ultima circolare evidenzia però che non è interessato dalla sospensione il termine (previsto dall’articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.
Non sono comprese nella proroga i versamenti dovuti sulla base di avvisi bonari.
E’ prevista la proroga di due anni per i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

Art. 69 Proroga versamenti nel settore dei giochi  

I termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito che prevedono vincite in denaro e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi legali calcolati giorno per giorno (la prima va versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese mentre l’ultima va versata entro il 18 dicembre 2020).
A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività non è dovuto il canone per la concessione di gioco per la raccolta del Bingo.

Art. 71 Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Verranno previste con apposito decreto forme di menzione per i contribuenti che avendo la possibilità di sospendere i versamenti vi hanno comunque provveduto dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. E’ una forma di ringraziamento per chi, trovandosi nella possibilità di provvedere ai versamenti alle scadenze ordinarie, ha scelto di non fruire della proroga.

COLLEGAMENTI UTILI

  • sito ISTAT per la consultazione delle tabelle dei codici Ateco utili per la verifica delle attività richiamate dai diversi provvedimenti, con possibilità di scaricare dalla stessa pagina il VOLUME INTEGRALE ATECO 2007
  • Sito dell’Agenzia delle Entrate per gli aggiornamenti in tempo reale 
  • Sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione per la consultazione delle FAQ richiamate nella presente circolare 
  • Banca dati CerDEF di documentazione economica e tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per accedere a leggi, decreti, provvedimenti, circolari e risoluzioni che impattano sull’area fiscale

Sintesi a cura dell'Ufficio Fiscale di Confartigianato-Imprese Udine