Patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili

Primi adempimenti

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi il Regolamento attuativo della disciplina della Patente a crediti (DM 18 /9/2024 n.132) e una prima circolare esplicativa (Circ. INL n.4 del 23/09/2024).

Riepiloghiamo in sintesi i primi adempimenti:
- È confermata l’entrata in vigore dal 1° ottobre delle disposizioni
- Sempre dal 1° ottobre sarà attivo il portale per richiedere la patente 
- Le imprese ed i lavoratori autonomi avranno tempo fino al 31 ottobre per effettuare la richiesta della patente attraverso il portale. La      richiesta potrà essere effettuata anche per il tramite di Confartigianato.
- Dal 1° ottobre, e fino alla data di richiesta della patente, per poter operare nei cantieri le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno
inviare una PEC
all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it presentando una autocertificazione che vi alleghiamo
- A partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della PEC: sarà necessario aver richiesto la patente attraverso il    portale.
- Ricordiamo che non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese qualificate SOA con classifica 3^  o superiore.

Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione per informazioni e supporto.

Per completezza riportiamo i requisiti che sono dichiarati con l’autocertificazione:

Punti autocertificazione Requisito Documenti che devono essere disponibili Imprese
(con lavoratori)
Autonomi (senza lavoratori)
a) Iscrizione alla CCIAA Certificato di iscrizione alla CCIAA territorialmente competente SI SI
b) Essere in regola con la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sia base che aggiornamento (formazione dei lavoratori e dei preposti, formazione del RSPP, formazione degli addetti antincendio e primo soccorso, ecc.) Almeno i seguenti attestati di formazione (in corso di validità):
- formazione in materia di sicurezza (base e/o aggiornamento) dei lavoratori in forza alla data di presentazione della domanda
- formazione aggiuntiva (e relativo aggiornamento) dei preposti, se presenti
- formazione (e relativo aggiornamento) dei dirigenti, se presenti
- formazione (base e/o aggiornamento) del RSPP
- formazione (base e/o aggiornamento) degli addetti al primo soccorso
- formazione (base e /o aggiornamento) degli addetti all'antincendio e gestione emergenze
- addestramento
SI NO (*)
c) Possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità DURC SI SI
d) Aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi DVR con data certa antecedente alla domanda SI NO
e) Possesso di Certificazione di Regolarità Fiscale (DURF)
Nei casi previsti dalla normativa vigente
DURF Nei casi previsti (**) Nei casi previsti (**)
f) Aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Nei casi previsti dalla normativa vigente
Atto di nomina o designazione del RSPP SI NO
(*) ad esclusione della formazione obbligatoria anche per i lavoratori autonomi quale, a titolo di esempio: la formazione per il montaggio/smontaggio di ponteggi, la formazione per le attrezzature che richiedono abilitazione (PLE, gru per autocarro, carrelli, ecc.), la formazione per lavori in spazi confinati, la formazione all’uso dei DPI anticaduta, ecc.
(**) E’ richiesto alle aziende affidatarie (appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali) di opere o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, svolti presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili (queste condizioni devono sussistere tutte contemporaneamente)