Attestazione SOA

Chiarimenti dell’Agenzia Entrate per il riconoscimento delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi

Tra le norme di interpretazione autentica contenute nel Decreto Slocca crediti recentemente convertito in legge (DL 11/2023) si segnalano quelle relative alla qualificazione SOA delle imprese per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, necessaria per fruire degli incentivi fiscali (detrazioni edilizie ordinarie, superbonus ecc.) e per esercitare (laddove ancora possibile) le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell’articolo 10-bis del DL 21/2022. 

In sede di conversione viene infatti precisato che:

  • il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto;
  • che la certificazione SOA non è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;
  • per i lavori di importo superiore a 516.000 euro risultanti da contratti di appalto o subappalto sottoscritti tra il 21/5/2022 ed il 31/12/2022, il possesso della certificazione, o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione, devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso.

Con la circolare n.10 del 20/4/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda la decorrenza delle condizioni SOA (possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, della certificazione SOA, o sottoscrizione a tale data di un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione), alla cui sussistenza è subordinata la fruizione degli incentivi edilizi viene precisato che:

a) per i lavori in corso al 21/5/2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali edilizi a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute in qualunque data (fino al 31 dicembre 2022 o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023);
b) per i contratti di appalto o subappalto stipulati in data compresa tra il 21/5/2022 e il 31/12/2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:

  • fino al 31/12/2022 a prescindere dalle “condizioni SOA” (le condizioni SOA sono richieste solo se i lavori si protraggono oltre il 31/12/2022);
  • tra il 1/1//2023 e il 30/6/2023, se l’impresa, entro il 1/1/2023, ha acquisito la certificazione SOA o sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • dal 1/7/2023, solo se l’impresa ha già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;c) per i contratti stipulati dal 1/1/2023 al 30/6/2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
  • tra il 1/1/2023 e il 30/6/2023, se l’impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, ha acquisito la certificazione SOA o sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, anche in caso di mancato ottenimento che di conseguenza compromette solo la detraibilità delle spese sostenute dal 1/7/2023 (per le spese sostenute fino al 30/6/2023 la detrazione e l’opzione per lo sconto o la cessione del credito sono ammesse anche se l’impresa non ottiene l’attestazione SOA);
  •  dal 1/7/2023, solo se l’impresa ha già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

d) per i contratti stipulati a decorrere dal 1/7/2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, solo se l’impresa ha acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

Con riferimento al limite di 516.000 euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, da riferire al singolo contratto di appalto o di subappalto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/2023 precisa che l’impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell’opera mentre le imprese subappaltatrici devono considerare solo l’importo dei lavori eseguiti.

Con riferimento all’esclusione dell’obbligo delle condizioni SOA per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari l’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/2023 precisa che tale esclusione è riferita all’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione cedente (art. 16-bis, comma 3, TUIR) e al Sismabonus acquisti (di cui all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 relativo all’acquisto di case antisismiche da imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno demolito e ricostruito l’intero edificio).

Viene inoltre precisato che per la verifica del limite di 516.000 euro, l’importo dei lavori va considerato al netto dell’IVA.

Viene infine chiarito che le “condizioni SOA” riguardino la fruizione della detrazione e l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, sia per gli interventi di Superbonus che per gli altri interventi edilizi elencati nell’articolo 121, comma 2 del DL 34/2020 (recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del DPR 917/1986; ecobonus di cui all’articolo 14 del DL 63/2013; sismabonus di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013; bonus facciate di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della L.160/2019; installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del DPR 917/1986; installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del DL 63/2013; superamento barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del 34/2020.